Il decreto del Presidente del Consiglio: ecco le misure

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il nuovo decreto con ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del coronavirus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.

Le principali misure

  1. evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita, quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;
  2. consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza a chi si trovasse nelle prime ore di domenica fuori da queste zone;
  3. gli spostamenti dovranno essere giustificati alle forze dell’ordine presenti ai varchi o di pattuglia sul territorio;
  4. chi accusa sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante;
  5. chi si trova in quarantena ha il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione;
  6. sospende i servizi per l’infanzia e l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, con indicazione ai presidi di approntare, se possibile, la didattica a distanza;
  7. vieta qualsiasi manifestazione sportiva con pubblico, consente gli allenamenti e le gare a “porte chiuse”, sospende tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato, comprese le attività culturali, chiude cinema, teatri, discoteche e sale da ballo; sospende le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e ricreativi;
  8. limita la visita ai parenti ricoverati in ospedale o in casa di riposo;
  9. consente l’attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 a patto che il gestore faccia rispettare la distanza di un metro tra gli avventori;
  10. chiude nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita e i negozi all’interno dei centri commerciali;
  11. dispone che nei giorni feriali le farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari rimangano aperti garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  12. consente l’apertura dei luoghi di culto se viene rispettato il metro di distanza tra i fedeli;
  13. dispone che i dipendenti pubblici e privati ricorrano al congedo ordinario o alle ferie, oppure siano autorizzati al “lavoro agile”..

Norme igienico-sanitarie

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
h)  non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; I) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate,

Sanzioni 

Il compito di far rispettare i contenuti del decreto spetta ai prefetti, che possono avvalersi delle forze di polizia e del supporto dei Vigili del fuoco e dell’esercito.

Il mancato rispetto delle disposizioni può essere punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, che sancisce l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro,